STATUTO

(Approvato con delibera assembleare del 16/12/2000)

7° Edizione

Art. 15 - Validità delle adunanze

Le adunanze sono valide con qualunque numero di intervenuti; nelle votazioni si riterranno approvate le proposte accolte da almeno la metà dei presenti più uno.
 

Art. 16 - Perdita qualità di socio

La qualità di socio si perde: 

1. per decesso;

2. per dimissioni;

3. per indegnità e conseguente espulsione;

4. per decadenza pronunciata con delibera del Comitato di Vigilanza.

Il socio che per sei mesi dalla data dell'Assemblea Ordinaria si renda moroso nel pagamento del contributo annuale è tacitamente cancellato dall'elenco dei soci.

Il socio che non presenzia a tre assemblee consecutive; senza darne motivazione scritta dell'impedimento, verrà deferito ai tre organi:Direzione, Comitato di Vigilanza e Comitato dei Probiviri, che insieme delibereranno al riguardo.

Chi cessa di appartenere all'Associazione perde ogni diritto verso la medesima.
 

Art. 17 - Norme generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di cui agli artt. da 36 a 42 del Codice Civile.
 

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