STATUTO
(Approvato con delibera assembleare del 16/12/2000)
7° Edizione
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Art. 15 - Validità delle adunanze |
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Le adunanze sono valide con qualunque numero
di intervenuti; nelle votazioni si riterranno approvate le proposte
accolte da almeno la metà dei presenti più uno. |
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Art. 16 - Perdita qualità di socio |
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La qualità di socio si perde:
Il socio che per sei mesi dalla data dell'Assemblea Ordinaria si renda moroso nel pagamento del contributo annuale è tacitamente cancellato dall'elenco dei soci. Il socio che non presenzia a tre assemblee consecutive; senza darne motivazione scritta dell'impedimento, verrà deferito ai tre organi:Direzione, Comitato di Vigilanza e Comitato dei Probiviri, che insieme delibereranno al riguardo. Chi
cessa di appartenere all'Associazione perde ogni diritto verso la
medesima. |
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Art. 17 - Norme generali |
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Per quanto non previsto nel presente statuto
valgono le norme di cui agli artt. da 36 a 42 del Codice Civile. |