STATUTO

(Approvato con delibera assembleare del 16/12/2000)

7° Edizione

Art. 9 - Fondo comune

I Soci finché dura la Associazione non possono chiedere la divisione dei fondo comune, né pretendere la quota in caso di dimissioni o di espulsione, come pure gli eredi di un socio defunto non hanno alcun diritto di pretendere quote. 
 

Art. 10 - Organi sociali

L'Assemblea dei soci elegge nell'ambito dei Soci "eleggibili" una Direzione composta di 3 membri ed un Comitato di Vigilanza composto da 5 membri.

La stessa Assemblea nell'ambito della categoria dei "seniori" eleggerà un Comitato di probiviri composto da 3 membri.

La durata delle cariche è rispettivamente:

-  2 anni per il Comitato di Direzione;

- 1 anno per il Comitato di Vigilanza;

- 1 anno per il Comitato dei Probiviri

e sono rieleggibili.

L'Associazione è amministrata dal Comitato di Direzione che elegge nel suo seno il Presidente.

Il Comitato di Direzione elegge poi annualmente fra i soci anche un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso spese.
 

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