STATUTO
(Approvato con delibera assembleare del 16/12/2000)
7° Edizione
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Art. 9 - Fondo comune |
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I
Soci finché dura la Associazione non possono chiedere la divisione dei
fondo comune, né pretendere la quota in caso di dimissioni o di
espulsione, come pure gli eredi di un socio defunto non hanno alcun
diritto di pretendere quote. |
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Art. 10 - Organi sociali |
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L'Assemblea dei soci elegge nell'ambito dei Soci "eleggibili" una Direzione composta di 3 membri ed un Comitato di Vigilanza composto da 5 membri. La stessa Assemblea nell'ambito della categoria dei "seniori" eleggerà un Comitato di probiviri composto da 3 membri. La durata delle cariche è rispettivamente:
e sono rieleggibili. L'Associazione è amministrata dal Comitato di Direzione che elegge nel suo seno il Presidente. Il Comitato di Direzione elegge poi annualmente fra i soci anche un segretario. Il presidente ha la rappresentanza legale della Associazione. Le
cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso spese. |